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Non rileva che la figlia non voglia frequentare il padre, il mantenimento le è comunque dovuto. Cass. del 30 gennaio 2019 n. 2735.

Giovedì, 21 Febbraio 2019
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
Cass. del 30 gennaio 2019 n. 2735. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Irrilevante secondo la corte di legittimità che la figlia ormai maggiorenne non frequenti il padre nè lo voglia frequentare in futuro, e tantomeno che il padre della stessa non affronti per lei alcun esborso, l'obbligo al mantenimento persiste ed anche se è stato ridotto in sede territoriale determina comunque un onere per il padre.
Inammissibili altresì sono le questioni sollevate in merito alla valutazione della situazione reddituale delle parti e del reddito della famiglia in costanza di convivenza, tutti elementi che sono stati ampliamente discussi e ammessi in sede di merito. il ricorso del padre viene quindi dichiarato inammissibile.

autore: Zadnik Francesca