In caso di divorzio l'interesse alla conservazione del cognome maritale deve essere rigorosamente dimostrato. Cass. 8 febbraio 2019, n. 3869
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In questo procedimento di divorzio, evidentemente fra persone di notevole agiatezza economica, fra le richieste entra anche quella dell'ex moglie alla conservazione del cognome maritale. Nella fase di merito tale richiesta viene rigetttata e costituisce una delle doglianze in sede di impugnazione presso la Suprema Corte, ma viene rigettata anche in questa sede: La valutazione della ricorrenza delle circostanze eccezionali che consentono l'autorizzazione all'utilizzo delcognome del marito è rimessa al giudice del merito giacché "di regola non è ammissibile conservare il cognome del marito dopo la pronuncia di divorzio, salvo che il giudice di merito, con provvedimento motivato e nell'esercizio di poteri discrezionali, non disponga diversamente. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva motivatamente respinto la richiesta osservando che alla stregua della originaria domanda introduttiva, non era stata provata la sussistenza di un interesse positivamente apprezzabile dell'ex moglie o dei figli .
autore: Fossati Cesare
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