La donna che partorisce e "dona" suo figlio è sempre penalmente responsabile, anche se la condotta avviene gratuitamente. Cass. Pen. del 17 gennaio 2019 n. 2173.
La donna che aveva messo a disposizione il proprio corpo per consentire il concepimento e la nascita del bambino che poi sarebbe stato "donato" ad una coppia con l'accordo criminoso del ginecologo compiacente, ha tentato di proporre a propria discolpa il fatto che l'evento si sarebbe verificato senza corresponsione di alcuna somma di denaro. La stessa avrebbe quindi letteralmente "affittato" il proprio corpo per consentire la fecondazione, il concepimento e la gravidanza. La Suprema Corte ha precisato che , nel caso di specie si sarebbe determinata la violazione delle norme sull'adozione ex art 184/1983. La legge 184/1983 in Italia vieta qualunque pratica di utero in affitto, la mancanza di un compenso economico alla donna che "presta" il suo utero non "cancella" il reato, e sottolinea che è prevista una pena aggravata nel caso che l'affidamento illecito di un figlio a terzi sia commesso da un genitore naturale. Precisa altresì la Corte "chi affida illegittimamente il minore viola sempre l'interesse del minore ad un affidamento nel rispetto di tutte le condizioni poste dalla norma a sua tutela"
editor: Zadnik Francesca
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