Sanzioni ex artt. 709 ter e 614 bis cpc per il genitore che viola sistematicamente l'interesse della figlia. Tribunale di Genova, decreto 8 novembre 2018
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Ricorso ex art. 709 ter cpc promosso dal padre nei confronti della madre per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla pubblicazione su FB di fotografie della figlia minore da parte di un amico della madre, senza il consenso del padre, nonché l'ordine di rimozione.Cessata materia del contendere su condotta peraltro non addebitabile alla resistente in quanto commessa da terzo.
La resistente si costituiva con domanda riconvenzionale ex artt. 709 ter e 614 bis cpc in relazione a condotte del padre quali: omettere di affidare la figlia a persone incaricate dalla madre; ricorrere strumentalmente alle forze dell'ordine in presenza di terzi incaricati; cancellazione di nominativi dall'elenco delle persone autorizzate al ritiro della bambina da scuola; cancellazione dal diario della minore dei riferimenti materni.Accertata la reiterata condotta ostruzionistica e non collaborativa posta in essere dal ricorrente.Irrogazione della sanzione ex art. 709 ter cpc dell'ammonizione al padre affinché si astenga dal tenere condotte svalutative della figura materna e dal cancellare dal diario e dal materiale
scolastico della figlia i riferimenti materni.Irrogazione della sanzione ex art. 614 bis cpc del pagamento di euro 50,00 per ogni violazione o inosservanza, e precisamente: ogni volta ch'egli depenni il nome materno; ogni volta ch'egli assuma unilateralmente scelte riguardanti la figlia relative alla sua sfera medica, scolastica e religiosa in assenza di
previo accordo con la madre e con i Servizi Sociali; ogni volta ch'egli rifiuti di affidare a incaricati delle madre la figlia; ogni volta ch'egli richieda l'ultroneo intervento delle Forze dell'Ordine alla
presenza della figlia minore.
La resistente si costituiva con domanda riconvenzionale ex artt. 709 ter e 614 bis cpc in relazione a condotte del padre quali: omettere di affidare la figlia a persone incaricate dalla madre; ricorrere strumentalmente alle forze dell'ordine in presenza di terzi incaricati; cancellazione di nominativi dall'elenco delle persone autorizzate al ritiro della bambina da scuola; cancellazione dal diario della minore dei riferimenti materni.
Accertata la reiterata condotta ostruzionistica e non collaborativa posta in essere dal ricorrente.
autore: Fossati Cesare
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