
Il contrasto al bullismo passa anche attraverso la verifica della capacità educativa dei genitori. Tribunale per i Minorenni di Caltanisetta, 11 settembre 2018
venerdì, 4 gennaio 2019
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Merito
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Apertura di una procedura ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c. traente origine da un atto di bullismo posto in essere da minore nei confronti di un coetaneo. Verifica delle capacità educative e di controllo dei genitori.Conferimento di un incarico al Servizio di Neuropsichiatria Infantile per l'elaborazione di un progetto a favore del minore e al Consultorio Familiare per la verifica e il sostegno alle capacità educative dei genitori.Il Consultorio riferiva l'assenza di disturbi della personalità a carico dei genitori, definiti, tuttavia, poco assertivi nei confronti del figlio.Il Servizio di Neuropsichiatria dava atto del percorso seguito dal minore, che godeva del sostegno della famiglia, rappresentando il nucleo familiare di appartenenza un valido supporto per una sua sana crescita psicofisica.Gli atti di bullismo compiuti da un minore possono essere indicativi di una non adeguata capacità dei genitori e dunque legittimano l'adozione dei provvedimenti a tutela del minore ex artt. 333 e 336 c.c.
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