Al giudice la valutazione di congruità del termine di preavviso per l'assemblea della comunione ereditaria. Tribunale di Roma 28 ottobre 2018
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Comunione ereditaria. Convocazione dell'assemblea. Impugnazione della delibera per mancato rispetto di termini di preavviso. Cessazione della materia del contendere nel merito per intervenuta nuova delibera che non è stata impugnata.Regime delle spese: permane l'interesse all'azione e soccorre il criterio della soccombenza teorica.Mancato rispetto dei termini a comparire: trattandosi
di comunione ereditaria e non vertendosi in ipotesi di condominio
negli edifici, non si applica la norma di cui all'art. 66 disp. att. c.c., ma la disposizione di cui all'art. 1105 cc che
non prevede un termine di convocazione, bensì demanda al giudice la
valutazione della congruità del termine in concreto concesso.Nel caso di specie un giorno non può reputarsi un termine congruo.
autore: Fossati Cesare
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