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Nell'assegnare la casa al coniuge già beneficiario di diritto di abitazione il valore del bene non soggiace a riduzione. Corte di Cassazione, 20 dicembre 2018, n. 33069

Giovedì, 3 Gennaio 2019
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 7 novembre – 20 dicembre 2018, n. 33069 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In sede di divisione e di assegnazione della ex casa coniugale al coniuge già beneficiario del diritto di abitazione conseguente al provvedimento di assegnazione, il valore dell'immobile non va ridotto.
Il diritto di abitazione viene infatti ad estinguersi, espandendosi il diritto dominicale intero, pertanto esso non può influire in alcun modo sulla determinazione del conguaglio dovuto all'altro coniuge.
Alla luce di tali principi la Corte cassa la pronuncia di II grado che aveva invece valutato incidente sul valore dell'immobile il vincolo dell'assegnazione.

autore: Fossati Cesare