Subisce la decadenza dalla responsabilità genitoriale chi non si adegua alle modalità di frequentazione con i figli per pregiudizio personale e diffidenza. Cass del 14 dicembre 2018 n. 32525.
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Non rilevano l'orgoglio e la diffidenza nei confronti del personale dei servizi sociali o degli esperti se il fine precipuo dei provvedimenti del tribunale è quello di mirare al recupero dei rapporti fra un padre ed una figlia minore. Nel caso di specie però detti stati d'animo, avvallati da comportamenti e dichiarazioni dell'uomo, hanno determinato la decisione di escludere la responsabilità genitoriale dell'uomo poichè molto preoccupato per l'orgoglio ferito e peril disagio di dover incontrare la figlia solo durante incontri protetti.
autore: Zadnik Francesca
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