La costituzione di nuova convivenza di fatto fa definitivamente venire meno il contributo economico dell'ex coniuge anche se non sfocia in nuove nozze. Cass. del 18 dicembre 2018 n. 32871.
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Corretta la revoca dell'assegno divorzile all'ex moglie che ha instaurato una nuova convivenza more uxorio con requisiti di stabilità e progettualità non rilevando a nulla il fatto che vi sia solo una convivenza e non un nuovo legame suggellato dalle nozze. L'art 5 della l. 898 del 1970 infatti va letto in modo costituzionalmente più orientato in modo più ampio. Il passaggio a nuove nozze o il passaggio ad una nuova "famiglia di fatto" sono parimenti situazioni effettive e tutelabili ex art 2 Costituzione ed il verificarsi di ciò determina non la sospensione del diritto all'assegno dall'ex ma la vera e propria elisione del diritto a percepirlo.
autore: Zadnik Francesca
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