Inammissibile la revoca del consenso dopo la trasmissione dell'accordo di negoziazione al PM. Tribunale di Milano, 18 giugno 2018
Accordo di negoziazione assistita in materia di separazione dei coniugi con previsione di trasferimento all'estero di un genitore con il figlio.
Rilievi del PM in ordine alla difficoltà di eseguire l'accordo di negoziazione assistita all'estero. Richiesta del PM che l'accordo venga integrato con una dichiarazione di consapevolezza delle parti circa la suddetta difficoltà.
Successiva revoca del consenso da parte del padre.
Il PM ha quindi trasmesso il fascicolo al Presidente ai sensi dell'art. 6 co. 2 D.L. 132/2014.
All'udienza fissata le parti ribadivano le opposte istanze: la madre chiedeva la ratifica degli accordi di negoziazione, il padre la revoca del consenso al trasferimento del figlio.
Per il Tribunale deve considerarsi inammissibile la revoca unilaterale del consenso effettuata dopo la sottoscrizione dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione assistita ed espressa dopo la trasmissione dell'accordo medesimo al PM, ma prima della sua autorizzazione.
L'accordo di negoziazione assistita, infatti, quantomeno dal momento del suo deposito al PM (che è atto formale con cui chiedere la sua autorizzazione) non è più revocabile da una sola delle parti, in quanto si tratta di un atto negoziale integrante un negozio giuridico perfetto e autonomo.
editor: Fossati Cesare
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