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Preferibili le tabelle di Roma per il risarcimento del danno da morte del congiunto. Non è sufficiente la relazione per essere risarciti per danno da morte del partner. Tribunale di Roma del 28 novembre 2018 Sez XIII.

Giovedì, 13 Dicembre 2018
Giurisprudenza | Convivenze | Merito
Tribunale di Roma del 28 novembre 2018 Sez XIII. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Pur ammettendo senza remora la possibilità del convivente more uxorio di essere risarcito per il danno subito a seguito della morte del proprio partner, il Tribunale del merito ritiene che detta situazione non possa avere le medesime garanzie e tutele della situazione giuridica prevista dallo status di coniuge. Del tutto libera e rispettabile è la scelta di due persone che intendono creare una famiglia, di scegliere la forma classica del matrimonio, civile o religioso; ovvero e per contro, la semplice convivenza. In questo secondo caso, però, si devono anche accettare le regole e le minori garanzie che a tale forma e modalità di rapporto sono associate. Va provato cioè che vi fosse stabilità della convivenza e determinazione nella progettualità del futuro della coppia. Nel caso di specie tali elementi non vengono acclarati. Pertanto si ritiene di risarcire solo i congiunti stretti del defunto quali la figlia il padre ed il fratello del de cuius. Si ritiene che per il risarcimento del danno siano preferibili le voci delle tabelle di Roma, perchè maggiormente tutelanti.

autore: Zadnik Francesca