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Il comportamento violento del coniuge assorbe di per sè l'addebito della separazione, senza la necessità di confrontarla con quella dell'altro. Cass. del 10 dicembre 2018 n. 31901.

Cass. del 10 dicembre 2018 n. 31901. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La condotta della moglie fedifraga viene considerata nel merito come determinante la causa della crisi del matrimonio e come esemplare elemento di addebito della separazione. Ciò viene confermato in appello ed anche in sede di giudizio di appello successivo all'accoglimento della Corte di cassazione dei motivi della donna con conseguente rinvio alla sede territoriale in diversa composizione. La donna ricorre nuovamente in sede di legittimità e in tale sede viene ribaltato il giudizio precedente. Vengono infatti riconosciute come motivate le sue doglianze.  La Corte di merito rispetto a quei fatti avrebbe dovuto anche tenere conto della regola secondo cui le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.

autore: Zadnik Francesca