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Se è instaurato il giudizio di divorzio il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali. Trib. Bologna 25 maggio 2018

Giovedì, 6 Dicembre 2018
Giurisprudenza | Processo civile | Merito
Trib. Bologna 25 maggio 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Giunge in decisione un procedimento di separazione giudiziale avente ad oggetto sia una richiesta di addebito che la pronuncia sul mantenimento e sulle altre questioni genitoriali. Nel foglio di precisazione delle conclusioni le parti dichiaravano che, essendo già trascorsi i termini di legge, era già stata instaurato il procedimento per la dichiarazione di divorzio. Il Tribunale ritiene condivisibile l'orientamento espresso dal Tribunale di Milano 26 febbraio 2016 ord- est. Buffone e dal Tribunale di Monza in data 2017 secondo i quali, una volta instaurato il giudizio di divorzio (o comunque quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. divorzio) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (c.d. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio, anche perché dal momento del deposito del ricorso divorzile (o comunque quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ed art. 4 l..div) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso fra le date di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile, in ragione del carattere assorbente dell'ordinanza presidenziale adottata nel corso del giudizio di divorzio. Dichiara pertanto tali domande assorbite dal giudizio di divorzio e si pronuncia solo sull'addebito della separazione e sulle questioni economiche per il periodo antecedente alla domanda di divorzio.

autore: Fossati Cesare