E' sempre reato non provvedere ai bisogni dei figli minori, anche se vi sono altri soggetti che si occupano della prole. Cass. del 22 novembre 2018, n.52663.
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Considerato inammissibile il ricorso di un padre che riteneva iniquo il giudizio in ordine alla sua condanna ex art 570 c.p. .Secondo la Corte non importa che vi sianoaltri soggetti che si occupano della prole come l'altro genitore o gli ascendenti. La minore età dei figli costituisce essa stessa, in via presuntiva, una condizione di bisogno, cui consegue ex lege l'obbligo per i genitori di assicurare loro i mezzi di sussistenza, obbligo che non viene meno neppure qualora al sostentamento del minore provveda l'altro genitore o un terzo.
autore: Zadnik Francesca
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