Se c'è l'accordo dei genitori, il cognome materno può essere aggiunto a quello paterno con richiesta alla Prefettura. In caso di disaccordo si può ricorrere al giudice. Tar Lazio 11410 del 26 novembre 2018
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Il Tar Lazio entra nella questione dell'ammissibilità dell'aggiunta del cognome materno a quello paterno a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 286 del 2016, che con l'abrogazione di alcuni articoli del codice civile e del dpr33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione
e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma
dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte
in cui prevedevano «l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio
legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori" adeguava l'ordinamento alle disposizioni di parità dei diritti dei genitori.
In particolare il Tar Lazio ammette che il cognome paterno non può essere eliminato e che la madre può dare al figlio il proprio cognome,
aggiungendolo a quello del padre, direttamente con richiesta al competente Prefetto, ove vi sia l'accordo con l'altro genitore. In assenza di accordo, con ricorso diretto al giudice. Il cognome della madre può comunque solo aggiungersi a quello paterno e non anteporsi ad esso.
autore: Zadnik Francesca
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