Per l'esclusione dalla comunione valgono solo le cause indicate dall'art. 179 c.c. Corte di Cassazione 14 novembre 2018 n. 29342
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
In sede di acquisto di immobile il marito compariva per dichiarare che lo stesso veniva effettuato dalla moglie a titolo personale.I giudici di I e II grado, aditi dal marito, respingevano la domanda di riconoscimento della comproprietà sul presupposto della natura confessoria della dichiarazione resa.Di diverso avviso i giudici di legittimità: la mera dichiarazione non basta a rendere personale l'acquisto effettuato, ove lo stesso non corrisponda ad un fatto storico accertato.Oltre alla dichiarazione occorre la contestuale effettiva
sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione
tassativamente indicate dall'art. 179 c.c., comma 1, lett. c), d)
ed f).Diversamente il
bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il
matrimonio, costituisce automaticamente, ai sensi dell'art. 177,
comma 1, lett. a), c.c., oggetto della comunione, anche se il corrispettivo sia stato pagato interamente con proventi dell'attività separata di uno dei due.
autore: Fossati Cesare
Sabato, 2 Marzo 2024
Solo il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione consente i rimborsi ... |
Martedì, 19 Dicembre 2023
La quota sociale cade immediatamente in comunione legale - Corte d'Appello Firenze, ... |
Sabato, 16 Dicembre 2023
La restituzione dell'intero importo ad uno solo dei coniugi in regime di ... |
Giovedì, 20 Luglio 2023
Cosa occorre provare per "separare" il denaro personalissimo allo scioglimento della comunione? ... |