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Per l'esclusione dalla comunione valgono solo le cause indicate dall'art. 179 c.c. Corte di Cassazione 14 novembre 2018 n. 29342

Venerdì, 23 Novembre 2018
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 6 luglio – 14 novembre 2018, n. 29342 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In sede di acquisto di immobile il marito compariva per dichiarare che lo stesso veniva effettuato dalla moglie a titolo personale.
I giudici di I e II grado, aditi dal marito, respingevano la domanda di riconoscimento della comproprietà sul presupposto della natura confessoria della dichiarazione resa.
Di diverso avviso i giudici di legittimità: la mera dichiarazione non basta a rendere personale l'acquisto effettuato, ove lo stesso non corrisponda ad un fatto storico accertato.
Oltre alla dichiarazione occorre la contestuale effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179 c.c., comma 1, lett. c), d) ed f).
Diversamente il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce automaticamente, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., oggetto della comunione, anche se il corrispettivo sia stato pagato interamente con proventi dell'attività separata di uno dei due. 

autore: Fossati Cesare