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La legge 154 del 2013 in materia di filiazione ha applicazione non retroattiva e per i giudizi di disconoscimento il minore è litisconsorte necessario del giudizio. Cass. del 12 novembre 2018, n. 28999

Cass. del 12 novembre 2018, n. 28999 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In un giudizio di discoscimento di paternità ove era stata dichiarata la decadenza dell'uomo dall'azione stessa per entrata in vigore nelle more della legge n. 154 del 2013 in materia di filiazione, la Corte precisa che la ridetta previsione legislativa è applicabile solo per i giudizi successivi alla sua entrata in vigore e quindi in questo caso l'uomo non era decaduto dalla possibilità di proprorla potendosi effettiare nei 5 anni successivi alla nascita del minore che si vuole disconoscere. Ritenuto supremo poi l'interesse del minore a conoscere le proprie vere origini, viene determinato lo stesso come litisconsorte necessario e si rinvia il giudizio al Tribunale competente per territorio con onere di citazione del minore e nomina di curatore speciale che ne curi gli interessi.

autore: Zadnik Francesca