Nella fase presidenziale non è ammesso effettuare dichiarazioni sui presupposti dell'assegno e sulle sue quantificazioni. Corte di Appello de L'Aquila del 4 ottobre 2018 n. 67
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Nella fase di reclamo avverso le disposizioni del giudice nella fase presidenziale nell'ambito della pronuncia di divorzio, la Corte di appello competente ribadisce che il Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio o della sua quantificazione, limitandosi a verificare i presupposti della domanda e a dichiararsi sullo status della coppia o a verificare se nelle more del giudizio fra separazione e divorzio si siano verificati fatti nuovi, che consiglino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi. Non è ammessa alcuna disposizione sulla previsione dell'assegno divorzile in quanto è il giudice istruttore a verificarne i presupposti e a determinare l'applicabilità dei nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia.
autore: Zadnik Francesca
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