inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La collazione di immobile può essere fatta in natura solo se così scelto dal donatario. Cass. 25 settembre 2018 n° 22721

Giovedì, 8 Novembre 2018
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass., II Sez. civ. 25 settembre 2018 n° 22721 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La sentenza impugnata disponeva che il conferimento in collazione degli immobili doveva avvenire in natura e ciò pur nella incontestata assenza di una scelta delle interessate in favore di siffatta modalità di collazione. La Cassazione stabilisce che la Corte d'appello non potesse prescindere da una esplicita opzione manifestata dalle donatarie in favore del conferimento in natura degli immobili donati. La collazione ereditaria, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge ed indipendentemente da quale ne sia il fondamento giustificativo, è preordinata alla formazione della massa ereditaria da dividere in modo che sia assicurata parità di trattamento tra i coeredi e non venga alterato il rapporto tra il valore delle quote. L'obbligo di collazione sorge quindi automaticamente al momento dell'apertura della successione, indipendentemente da un'espressa domanda dei condividenti e si attua, senza alternative, per i mobili mediante imputazione e, per il denaro, mediante il prelievo di una minor quantità di denaro che si trova nell'eredità da parte del soggetto tenuto al conferimento, o in caso di insufficienza delle somme, mediante il prelevamento da parte degli altri coeredi, di beni mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote, sempre che il donatario non intenda conferire altro denaro o titoli di Stato (artt. 750 e 751 c.c.). Per i beni immobili l'art. 746 dispone che essa ha luogo per imputazione o in natura su scelta di chi deve conferire .Dall'insieme delle citate disposizioni, il conferimento per imputazione risulta che quello in natura è modalità sussidiaria, ammissibile limitatamente agli immobili e che può aver luogo esclusivamente in base ad un'opzione riservata al donatario, su cui non possono influire né la scelta del donante (che può solo dispensare dalla collazione ma non stabilire come essa debba avvenire), nè gli altri coeredi, essendo consentita nell'esclusivo interesse di chi è tenuto al conferimento.

autore: Fossati Cesare