Non è necessaria la prova scritta per dimostrare la donazione indiretta. Cass. 25 ottobre 2018 n. 27050
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La causa trae origine da una domanda di revoca di donazione per ingratitudine proposta da un padre nei confronti dei figli donatari.In secondo grado la domanda veniva rigettata sulla base della circostanza che non era stata data prova scritta della donazione indiretta dell'immobile e del versamento da parte del padre della quota di prezzo gravante sui minori, asserendo, inoltre, che le tesi formulate dal presunto donante erano smentite dal contenuto del rogito di vendita e dal provvedimento del giudice tutelare che aveva autorizzato i minori ad impiegare denaro proprio per l'acquisto dell'immobile. La sentenza impugnata viene cassata in quanto è incorsa nell'errore di ritenere indispensabile la forma scritta per la conclusione e la prova della donazione indiretta, in contrasto con il principio secondo cui per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., è sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.
autore: Fossati Cesare
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