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Se i nonni non riescono a proteggere i nipoti dall'inadeguatezza dei genitori l'adozione diventa strada obbligata. Corte di Cassazione, 31 ottobre 2018, n. 27738

Mercoledì, 7 Novembre 2018
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza 11 ottobre– 31 ottobre 2018, n. 27738 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudice chiamato a valutare lo stato di adottabilità di un minore, deve operare un giudizio prognostico teso a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative.
I ricorrenti lamentavano che la decisione si fosse fondata sulla constatazione dell'età avanzata dei nonni e sulle dimensioni ridotte del loro appartamento.
La Corte nota che nell'ipotesi in cui i genitori siano considerati privi della capacità genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l'adozione ultrafamiliare costituisce l'«extrema ratio», impone di valutare le figure vicariali dei parenti più stretti, che abbiano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione.
La valutazione sull'idoneità di costoro richiede che un giudizio negativo possa essere formulato solo attraverso la considerazione di dati oggettivi, quali le osservazioni dei servizi sociali che hanno monitorato l'ambito familiare, o eventualmente il parere di un consulente tecnico.
La corte di merito ha accertato che i nonni materni, sebbene «adeguati sotto il profilo dell'accudimento materiale», non lo sono per quanto concerne «i bisogni emotivi dei nipoti, non riuscendo, in particolare, a proteggerli dalla confusività ed incertezza portata dalle figure genitoriali», anche per la pervicace negazione dello stato di cronica tossicodipendenza della figlia e per il loro «vissuto persecutorio» nei confronti dei servizi sociali.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

autore: Fossati Cesare