Circolazione dei beni impedita anche per gli atti mortis causa in presenza di abusi edilizi: la questione alle SS.UU. Corte di Cassazione, 16 ottobre 2018, n. 25836
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Il creditore dell'erede chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria, con conseguente attribuzione della quota al debitore fallito.
L'immobile risultava però essere, almeno parzialmente, oggetto di abuso edilizio, mai
sanato dal de
cuius.
I
giudici del merito
avevano ritenuto la nullità dell'atto di trasferimento e/o di
scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici,
richiamando le "Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie" del 1985 nonché il "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia" del 2001.
Ne conseguiva l'impossibilità di pervenire alla divisione,
dovuta alla volontà del legislatore di impedire il consolidarsi di gravi
violazioni urbanistiche.
Il
ricorrente censurava le pronunce di merito per avere, tra gli altri,
erroneamente qualificato la divisione ereditaria come un atto inter
vivos
e
non mortis
causa;
laddove entrambi i testi di legge urbanistici richiamati non riguardano
gli atti mortis
causa,
ma solo quelli inter
vivos;
ragione per cui la sanzione della nullità non poteva essere applicata
allo scioglimento della comunione ereditaria.
Il
collegio della Cassazione ha ritenuto di dover sottoporre la
questione al primo presidente affinché valuti l'opportunità
di assegnare la decisione alle sezioni unite, atteso anche l'impatto
sulla circolazione dei beni immobili e sul relativo contenzioso, di
"particolare importanza".
autore: Fossati Cesare
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