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Circolazione dei beni impedita anche per gli atti mortis causa in presenza di abusi edilizi: la questione alle SS.UU. Corte di Cassazione, 16 ottobre 2018, n. 25836

Mercoledì, 7 Novembre 2018
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 10 luglio – 16 ottobre 2018, n. 25836 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il creditore dell'erede chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria, con conseguente attribuzione della quota al debitore fallito.

L'immobile risultava però essere, almeno parzialmente, oggetto di abuso edilizio, mai sanato dal de cuius.
I giudici del merito
avevano ritenuto la nullità dell'atto di trasferimento e/o di scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici, richiamando le "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" del 1985 nonché il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" del 2001.
Ne conseguiva l'impossibilità di pervenire alla divisione, dovuta alla volontà del legislatore di impedire il consolidarsi di gravi violazioni urbanistiche.

Il ricorrente censurava le pronunce di merito per avere, tra gli altri, erroneamente qualificato la divisione ereditaria come un atto inter vivos e non mortis causa; laddove entrambi i testi di legge urbanistici richiamati non riguardano gli atti mortis causa, ma solo quelli inter vivos; ragione per cui la sanzione della nullità non poteva essere applicata allo scioglimento della comunione ereditaria.
Il collegio della Cassazione ha ritenuto di dover sottoporre la questione al primo presidente affinché valuti 
l'opportunità di assegnare la decisione alle sezioni unite, atteso anche l'impatto sulla circolazione dei beni immobili e sul relativo contenzioso, di "particolare importanza".

autore: Fossati Cesare