Decorrenza modifiche assegno divorzile dalla data della domanda della revisione. Cass 11 Settembre 2018, n. 22108
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La corte precisa che assegno di divorzio decorre dal momento della formazione del titolo in forza del quale è dovuto, invece la variazione dell'ammontare dell'assegno medesimo disposta in seguito a procedimento di revisione deve decorrere dalla data della domanda di revisione, non da quella della decisione su di essa. Ciò in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.
autore: Zadnik Francesca
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