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Concessi gli arresti domiciliari al padre che deve accudire i figli per impossibilità della madre a farlo. Cass. del 17 maggio 2018 n. 21966.

Cass. del 17 maggio 2018 n. 21966. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Concessi i benefici della detenzione domiciliare in presenza delle condizioni richieste dalla legge. Pena residua inferiore ai 4 anni e impossibilità dell'altro genitore di èrendersi cura della prole. Nella specie un padre in carcere con pena residua inferiore a 4 anni chiedeva di poter scontare la stessa tramite la misura alternativa alla detenzione rappresentata dagli arresti domiciliari. La moglie dello stesso infatti era affetta da "disturbo dell'adattamento con ansia e depressione misto a disturbo dipendente della personalità" accertata, determinante una sua impossibilità a prendersi cura della prole e che l'aveva costretta a lasciare il lavoro.

autore: Zadnik Francesca