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La casa familiare rimane al genitore assegnatario sino a quando rappresenta per i figli, seppur maggiorenni, elemento di stabilità ed equilibrio. Cass del 12 ottobre 2018 n. 25604

Giovedì, 1 Novembre 2018
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità | Merito
Cass del 12 ottobre 2018 n. 25604 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In un caso di coppia separata con alto tasso di conflittualità, la casa familiare era stata assegnata alla madre che vi risiedeva con la figlia maggiorenne anche se studente universitaria e quindi spesso fuori sede, il figlio minore risiedeva invece con il padre e con la nonna, proprio per volontà dello stesso di non vivere con la madre. Il figlio minore era stato assegnato ai Servizi Sociali ed era in terapia psicologica. La figlia maggiore viveva con la madre nella casa ex coniugale. Inammissibile la richiesta del padre di escludere la donna dalla casa coniugale sulla base dell'assunto che oramai la figlia con lei convivente fosse maggiorenne e spesso assente da casa per motivi di studio. La casa rappresenta comunque un forte elemento di stabilità nella vita della giovane. Sulla scelta di assegnare la casa familiare la CAssazione ribadisce precedente orientamente secondo il quale"la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione" e che "suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico"; l'assegnazione della casa familiare in conclusione è "uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità" (conf. Cass., da ultimo, l'art. 6 15367/2015).

autore: Zadnik Francesca