Non basta il riconoscimento della natura personale dei beni, occorre il riscontro effettivo. Corte di Cassazione 24 ottobre 2018 n. 26981
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In caso di dichiarazione ex comma 2, lett. f) art. 179, cod. civ. da parte del coniuge non acquirente, il riconoscimento della natura personale dell'acquisto deve accompagnarsi al riscontro effettivo della provenienza personale dei denari utilizzati.In mancanza di ciò la dichiarazione resa non ha portata confessoria, bensì solo natura generica ed assertiva.La Corte respinge la tesi del ricorrente che ritiene che tale dichiarazione abbia natura di atto ricognitivo o confessorio, privo di natura negoziale, con efficacia "iuris et de jure di esclusione della contitolarità dell'acquisto, rimovibile solo per errore di fatto o violenza.
autore: Fossati Cesare
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