Non basta il riconoscimento della natura personale dei beni, occorre il riscontro effettivo. Corte di Cassazione 24 ottobre 2018 n. 26981
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
In caso di dichiarazione ex comma 2, lett. f) art. 179, cod. civ. da parte del coniuge non acquirente, il riconoscimento della natura personale dell'acquisto deve accompagnarsi al riscontro effettivo della provenienza personale dei denari utilizzati.In mancanza di ciò la dichiarazione resa non ha portata confessoria, bensì solo natura generica ed assertiva.La Corte respinge la tesi del ricorrente che ritiene che tale dichiarazione abbia natura di atto ricognitivo o confessorio, privo di natura negoziale, con efficacia "iuris et de jure di esclusione della contitolarità dell'acquisto, rimovibile solo per errore di fatto o violenza.
autore: Fossati Cesare
Sabato, 2 Marzo 2024
Solo il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione consente i rimborsi ... |
Martedì, 19 Dicembre 2023
La quota sociale cade immediatamente in comunione legale - Corte d'Appello Firenze, ... |
Sabato, 16 Dicembre 2023
La restituzione dell'intero importo ad uno solo dei coniugi in regime di ... |
Giovedì, 20 Luglio 2023
Cosa occorre provare per "separare" il denaro personalissimo allo scioglimento della comunione? ... |