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Quando i tempi di eventuale recupero dei genitori sono incompatibili con l'interesse del minore. Corte di Cassazione, 18 ottobre 2018 n. 26302

Giovedì, 25 Ottobre 2018
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 7 giugno – 18 ottobre 2018, n. 26302 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Stato di abbandono e dichiarazione di adottabilità.
La legge n. 184/1983, art. 1, sancisce che il minore ha il diritto di vivere e crescere all'interno del proprio nucleo familiare, ma solo se questo non interferisce negativamente sul suo sviluppo psicofisico. L'art. 8 della suddetta legge, definisce lo stato di abbandono come mancanza di assistenza sia materiale che morale.
Era emerso che i due diversi padri erano spariti, mentre la madre, sottoposta ad un programma di sostegno al fine del recupero della capacità genitoriale, aveva dimostrato un atteggiamento poco collaborativo ed aggressivo.
Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.
Il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1, della l. n. 184 del 1983, ragion per cui il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità.
In tema di adozione di minori d'età, sussiste la situazione d'abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l'irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri.

autore: Fossati Cesare