Quando i tempi di eventuale recupero dei genitori sono incompatibili con l'interesse del minore. Corte di Cassazione, 18 ottobre 2018 n. 26302
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Stato di abbandono e dichiarazione di adottabilità.La legge n. 184/1983, art. 1, sancisce che il minore ha il diritto di vivere e crescere all'interno del proprio nucleo familiare, ma solo se questo non interferisce negativamente sul suo sviluppo psicofisico. L'art. 8 della suddetta legge, definisce lo stato di abbandono come mancanza di assistenza sia materiale che morale.Era emerso che i due diversi padri erano spariti, mentre la madre, sottoposta ad un
programma di sostegno al fine del recupero della capacità genitoriale, aveva dimostrato un atteggiamento poco
collaborativo ed aggressivo.Il
giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un
minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva
ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di
crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con
riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei
genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della
responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento,
coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di
terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.Il
diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia
d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico
sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1, della l. n. 184 del
1983, ragion per cui il giudice di merito deve,
prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a
rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo
quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile
prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi
compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile
contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di
adottabilità.In
tema di adozione di minori d'età, sussiste la situazione
d'abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale
dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la
situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e
irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino,
considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue
caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado
di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l'irrilevanza
della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore
in assenza di concreti riscontri.
autore: Fossati Cesare
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