Chi richiede gli alimenti deve provare lo stato di bisogno e l'impossibilità di accedere al lavoro. Corte di Cassazione 24 settembre 2018, n. 22447
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Nel contenzioso in oggetto, che vedeva opposti il padre/ex marito all'ex moglie e alla figlia, l'attore domandava che le stesse fossero condannate alla corresponsione degli alimenti in suo favore. Al rigetto delle domande in sede di entrambi i gradi di merito segue in ricorso in Corte di Cassazione, sulla base del fatto che nel rigetto della domanda non erano stati presi in considerazione adeguatamente lo stato psicofisico e la condizione sociale dell'attore.La Suprema Corte ribadisce che costituisce onere di chi domanda la corresponsione degli alimenti provare non solo lo stato di bisogno, ma anche la impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, sicché, ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabile, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.
autore: Fossati Cesare
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