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E'ammissibile un mezzo di prova introdotto in appello qualora serva a stabilire l'interesse dei figli. Cass. 24 agosto 2018 n° 21178.

Venerdì, 26 Ottobre 2018
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità | Merito
Cass. 24 agosto 2018, n. 21178 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel corso di un procedimento per separazione in grado di appello la moglie produce in sede di precisazione delle conclusioni una relazione di un investigatore privato che dimostra come il marito percepisca altri redditi dall'impresa familiare. La pronuncia della corte territoriale prende in considerazione il mezzo di prova ed eleva l'importo per il mantenimento dei figli a carico del marito. La questione costituisce doglianza in cassazione, in quanto il marito lamenta la violazione del divieto di produzione di nova in secondo grado. La Suprema Corte rigetta il motivo di impugnazione affermando che in ogni caso prevalgono le esigenze e finalità pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole, che sono sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti, ed in virtù delle quali è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, ivi compresi quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non affidatario.

autore: Fossati Cesare