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Limitazioni all'accesso al genitore per ridurre i contrasti genitoriali pregiudizievoli per la figlia. Cassazione, 12 settembre 2018 n. 22219

Venerdì, 12 Ottobre 2018
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 6 luglio – 12 settembre 2018, n. 22219 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Giudizio di separazione, sia in I sia in II grado i giudici di merito avrebbero applicato il regime di affido condiviso come se fosse un affido esclusivo. 
Il padre poteva vedere la figlia un solo giorno alla settimana, in tal modo con lesione del diritto del minore a ricevere cure, educazione e istruzione con paritaria presenza di entrambi i genitori.
Per la Corte, attiene poi ai poteri del giudice di merito fornire una concreta regolazione del regime di visita, secondo modalità che non sono sindacabili, nelle loro specifiche articolazioni, in sede di giudizio di legittimità.
Nel caso di specie la corte territoriale aveva provveduto a stabilire in maniera rigida tempi e modalità di frequentazione fra il padre e la figlia per sedare il continuo contrasto esistente fra i genitori ed evitare che la bambina fosse costretta a difendersi dai loro conflitti.

autore: Fossati Cesare