L'inventario redatto dal Notaio costituisce attestazione privilegiata della consistenza dei beni. Cass. 16 marzo 2018 n°6551
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Nella controversia successoria giunta all'esame della Suprema Corte vi era, fra le altre doglianze, quella che la Corte d'Appello in sede di pronuncia avesse qualificato l'inventario redatto dal Notaio come mero elemento indiziario in ordine alla consistenza dell'asse ereditario, trattandosi di dichiarazioni rese dagli eredi. La Cassazione si mostra di tutt'altro avviso: il notaio è tenuto ad accertarsi della reale consistenza dell'asse, sicché l'inventario da lui rogato acquisisce valore di vera e propria prova sulla consistenza effettiva del patrimonio relitto. Non solo: la Corte afferma che tra i compiti del notaio rientra la diretta attestazione circa l'esistenza o meno di ulteriori beni mobili da inventariare, risultando pregiudicata, in caso di mera riproduzione delle dichiarazioni in tal senso ricevute dagli eredi, l'elevata affidabilità che l'ordinamento pretende sul contenuto degli atti direttamente ricevuti dal pubblico ufficiale.
Non solo: la Corte afferma che tra i compiti del notaio rientra la diretta attestazione circa l'esistenza o meno di ulteriori beni mobili da inventariare, risultando pregiudicata, in caso di mera riproduzione delle dichiarazioni in tal senso ricevute dagli eredi, l'elevata affidabilità che l'ordinamento pretende sul contenuto degli atti direttamente ricevuti dal pubblico ufficiale.
autore: Fossati Cesare
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