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Non servono risposte teoriche, bensì soluzioni concrete e funzionali al ripristino della genitorialità. Tribunale di Roma, 4 maggio 2018

Mercoledì, 26 Settembre 2018
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Merito
Tribunale di Roma, decreto 4 maggio 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In una vicenda separativa connotata da elevata conflittualità il Tribunale dispone Consulenza tecnica ed il perito chiede l'autorizzazione alla nomina di un pedagogista di prossimità.
Strumento che si inserisce tra gli interventi finalizzati a rendere non "stereotipati" i provvedimenti in materia di relazioni genitori figli. Nell'ambito dei procedimenti di famiglia, la peculiarità della materia impone l'adozione di ogni provvedimento che, anziché limitarsi a fornire risposte teoriche quanto alle cause della disfunzionalità genitoriale, cerchi di fornire soluzioni ed interventi concreti per il superamento delle stesse.
Sono i c.d. obblighi positivi, diretti ad assicurare l'effettivo rispetto della vita privata e familiare; obblighi che possono implicare la predisposizioni di interventi che permettano il corretto mantenimento delle relazioni genitoriali (art. 8 CEDU).
La tradizionale funzione della CTU, diretta alla valutazione della situazione del minore, delle competenze genitoriali delle parti, alla analisi della situazione ambientale e relazionale, estesa anche alla famiglia allargata, si ritiene debba evolvere verso una funzione cd. "trasformativa", finalizzata cioè a superare le criticità rilevate a seguito dell'osservazione.

autore: Fossati Cesare