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Il fedecommesso può essere applicato anche in caso di amministrazione di sostegno. Tribunale di Genova, 17 settembre 2018

Venerdì, 28 Settembre 2018
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito Sezione Ondif di Genova
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Genova 17 settembre 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La madre della beneficiaria, nonchè sua amministratrice di sostegno, lasciava testamento olografo in cui, con parole semplici, esprimeva il desiderio che alla sua morte, avvenuta purtroppo prima della figlia, affetta da grave malattia e ormai anch'ella malata terminale, l'associazione che seguiva ed accudiva la figlia continuasse nel suo compito e desiderava che i suoi beni, dopo il decesso della figlia, finissero alla predetta associazione. Pur evidentemente non consigliata da un Notaio, la testatrice di fondo disponeva un fedecommesso ai sensi dell'art. 692 c.c.. Il requisito della doppia istituzione, a favore poi dell'ente che assisteva la figlia, venivano soddisfatti, ma veniva a mancare il requisito dell'interdizione. Ai sensi dell'art. 411 c.4 c.c. dunque il Tribunale, su richiesta del nuovo ads, estende l'efficacia di tale norma anche alla fattispecie in oggetto, validando in questo modo per intero la disposizione testamentaria.

editor: Fossati Cesare