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Le spese locatizie del coniuge non assegnatario di casa coniugale non possono costituire assegno di divorzio. Cass. civ. Sez. II, 23 agosto 2018, n. 21353

Venerdì, 28 Settembre 2018
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass.civ. 23 agosto 2018, n. 21353 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Questo aspro divorzio giunge in Cassazione in merito ad una questione precisa: se possa essere corrisposto quale assegno di divorzio il canone di locazione pagato dal coniuge non assegnatario di casa coniugale. La Corte d'Appello aveva infatti riconosciuto il diritto della moglie a percepire l'importo di €500 a fronte delle spese da lei sostenute per l'abitazione, avendo la stessa lasciato la casa coniugale. La Suprema Corte però cassa la sentenza in quanto viene giudicata erronea la qualificazione come assegno divorzile dell'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di 500 Euro, obbligo imposto dal giudice di primo grado quale "controvalore" del canone di locazione cui la R. è tenuta per provvedere alle necessità abitative sue e dei figli, non l'acquisizione di una abitazione da adibire a residenza familiare per sé e i figli sino al momento dell'acquisita indipendenza economica di questi ultimi, in seguito alla rinuncia alla assegnazione della pregressa abitazione familiare. In precedenza tale importo che veniva corrisposto aveva in realtà valore di mantenimento delle esigenze della prole e non di mantenimento del coniuge.

autore: Fossati Cesare