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La giurisprudenza di merito alle prese con l'applicazione dei principi per il riconoscimento dell'assegno di divorzio. Tribunale di Bologna, 7 agosto 2018

Martedì, 25 Settembre 2018
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito
Tribunale di Bologna, I sezione, sentenza n.2341 del 7 agosto 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Giudizio di divorzio. Richiesta di assegno divorzile.
Dal tenore di vita (Cass. SSUU 11490/1990) all'autosufficienza economica (Cass. 11504/2017), ai criteri compositi di Cass. SS.UU. 18287/2018. 
Si rende necessario accertare se la disparità economico-patrimoniale degli ex coniugi, al momento dello scioglimento del matrimonio, sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita matrimoniale adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una parte, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.
La norma regolatrice del diritto all'assegno attribuisce rilievo ai ruoli ed alle scelte della vita familiare.
Nel caso all'esame del tribunale bolognese, i redditi risultano astrattamente idonei a garantire l'autosufficienza alle parti; sussiste però un'apprezzabile disparità nella comparazione economica delle parti.
Non risulta tuttavia né allegato né provato che tale disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio.
La domanda di assegno viene respinta.

autore: Fossati Cesare