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L'incapacità non è elemento materiale del reato di circonvenzione di incapace. Basta una riduzione della capacità critica di cui l'agente si approfitti per il fine illecito. Cass. Pen. Sez. II, 25.07.2018, n. 35446

Cass. Pen. Sez. II, 25.07.2018, n. 35446 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La corte si sttiene al consolidato orientamento secondo il quale lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo richiesto per la configurabilità del reato di circonvenzione di incapace, anche inteso quale presupposto oggettivo, non è quello di una completa assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere. E' sufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, o tale da agevolare l'attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito. Corretto quindi è stato il principio cui i giudici di merito si sono adeguati nel caso di specie.

autore: Zadnik Francesca