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Sulle spese straordinarie prevale l'interesse del minore rispetto all'obbligo di concertazione. Cass. 6 settembre 2018 n. 21726

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 22 febbraio – 6 settembre 2018, n. 21726 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Spese mediche straordinarie. Quota parte da rimborsare. Spese non preventivamente concordate.
Il padre ricorre in Cassazione lamentando l'aumento della misura dell'assegno di mantenimento per la figlia, nonché la condanna al rimborso di spese straordinarie non concordate preventivamente.
La Cassazione osserva che la pronuncia è corretta, sia quanto alla modesta revisione dell'assegno, che ha tenuto conto delle aumentate esigenze del figlio, considerando l'aumento delle spese universitarie; sia in punto rimborso spese straordinarie: in caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto del rimborso della quota di spettanza dell'altro coniuge, il giudice deve verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

autore: Fossati Cesare