Risarcito il minore rimasto senza padre per il danno futuro della sua assenza, anche se costui era disoccupato. Cass. del 30 agosto 2018 n. 31694.
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Riconosciuto il danno futuro da perdita di congiunto ad un minore rimasto orfano di padre in tenera età in seguito ad incidente. Anche se era diventato padre, l'uomo viveva ancora con la famiglia di origine e non aveva attività lavorativa retribuita regolarmente, svolgendo a volte l'attività di ambulante irregolare. Secondo la Corte illegittima è stata la decisione della corte territoriale che ha negato il risarcimento del danno futuro sull'assunto che l'uomo non lavorasse, poichè egli avrebbe potuto anche svolgere un attività qualsiasi che sarebbe stata comunque importante per la crescita e lo sviluppo del figlio. Ad esempio l'attività di lavoro casalingo, non più necessariamente appannaggio delle donne. Una diversa conclusione nei confronti del padre sarebbe stata in contrasto, concludono i giudici, con il principio di parità e di pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia, nel cui ambito la scelta del riparto delle incombenze domestiche risponde a criteri soggettivi e costumi sociali, nonché con "l'id quod plerumque accidit" attesa la necessità per ogni persona di occuparsi, quantomeno per le proprie personali esigenze, di una aliquota di lavoro domestico.
autore: Zadnik Francesca
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