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Il beneficiario può essere collocato in casa di cura con il consenso dell'ads - Trib Vercelli 28.3.18

Giovedì, 30 August 2018
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito
Tribunale di Vercelli, decreto 28.3.18 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In questo decreto il Giudice Tutelare si pone il problema di motivare adeguatamente il provvedimento con il quale, in buona sostanza, autorizza l'ads a collocare la beneficiaria nel luogo da lui ritenuto più idoneo a prescindere dalla volontà della stessa. Il magistrato evidentemente ben conosce la materia e ben sa quanto questo provvedimento sia particolare, dato che si tratta di autorizzare provvedimenti che vanno ad incidere su diritti fondamentali della persona. Procede quindi con una dettagliata descrizione della situazione di fatto, evidenziando i pericoli ai quali è esposta e la degenerazione cognitiva della quale è afflitta: in tal modo può motivare la mancanza di un valido dissenso e le ragioni di salvaguardia dell'incolumità. Dal punto di vista giuridico, ritiene di poter emettere tale provvedimento sulla base dell'art. 358 c.c. che dispone che il minore e l'interdetto non possano lasciare la loro collocazione senza il permesso del tutore, norma estensibile all'ads ai sensi per gli effetti dell'art. 411 c.c.; viene altresì conferito potere all'ads e ai responsabili della struttura di avvalersi della forza pubblica per far rispettare il provvedimento.

autore: Fossati Cesare