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Sono ricorribili per cassazione solo i provvedimenti definitivi decisori sulla applicazione del beneficio dell'amministrazione di sostegno, non quelli gestori. Cass. del 26 luglio 2018 n. 19866.

Cass. del 26 luglio 2018 n. 19866. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Sono inammissibili nanti alla Suprema Corte i motivi di ricorso presentati relativi a meri elementi amministrativi e gestori che contraddistinguono il ruolo dell'amministratore di sostegno. Questi motivi, che riguardano, nel caso di specie,  l'attività dell'ads e i suoi poteri gestori in merito al diritto alla salute del beneficiario ed alla possibilità di prestare consenso informato, non possono essere discussi dalla Corte di Legittimità poichè non definitivi ma gestori e possono essere oggetto di revisione da parte del Tribunale ordinario, ove ce ne fosse la necessità.
Ricorribili per cassazione sono invece i provvedimenti decisori sulla nomina di ads o sulla revoca del beneficio, in quanto assimilabili ex tunc alle sentenze di interidizione e di inabilitazione e come tali definitivi.

autore: Zadnik Francesca