Sono ripetibili i pagamenti pro quota fatti per il mantenimento dei figli, qualora il riconoscimento avvenga dopo molti anni dalla nascita. Tribunale di Reggio Emilia - Sezione I civile – Sentenza 8 febbraio 2018 n. 177
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La genitorialità implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali" . Pertanto è ammissibile e va tutelata la richiesta da parte del genitore che si è accollato l'intero mantenimento chiedere all'altro il rimborso delle spese sostenute pro quota.
autore: Zadnik Francesca
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