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L'assegno di contributo al mantenimento dei figli va pagato tutti i mesi, anche se coincidono con i periodi in cui i figli permangono presso l'obbligato. Cass. ord. del 4 agosto 2018 n. 16351

Cass. ord. del 4 agosto 2018 n. 16351 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E' interpretazione diffusa della giurisprudenza che, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisca il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensi' la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno; ne consegue che il genitore non affidatario non puo' ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalita' di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento (Cass., n. 566/01; n. 12308/07). Le richieste dell'uomo pertanto vanno disattese.

autore: Zadnik Francesca