Non si modificano gli accordi di separazione per silenzio assenso. Tribunale di Savona – Sezione civile – Sentenza 1 marzo 2018 n. 253
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I due coniugi si erano accordati in sede di separazione personale nanti il Tribunale di Savona nel 2014, ed era stato stabilito che il marito versasse alla moglie Euro 1.600,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese mediche, ludiche, sportive, scolastiche e ricreative previamente concordate e documentate. Con il passare del tempo l'uomo, data la contrazione delle sue entrate economiche, aveva cominciato a versare € 1200,00 mensili. Con lettera del 19 marzo del 2015, aveva comunicato alla signora che l'importo di Euro 1.600,00 mensili non era per lui più sostenibile a seguito del mutamento della propria condizione economica e che l'avrebbe, quindi, ridotto ad Euro 1.200,00, così come, poi, aveva fatto. La signora per 22 mesi nulla aveva detto, salvo, poi, notificare l'atto di precetto. Per il Tribunale nessun accordo modificativo del provvedimento omologato è stato raggiunto dalle parti. Il silenzio assenso nonpuò considerarsi forma di raggiungimento di accordo valida in queste forme. Deve, quindi, escludersi che i genitori, al di fuori del giudizio ex art. 710 c.p.c., possano assumere decisioni in contrasto con le condizioni in punto affido e mantenimento dei figli adottate nell'accordo omologato, dal momento che la legge rimette al Giudice il controllo su tali disposizioni (art. 158 co. 2 c.c.), come conferma la disciplina più recente (art. 6 D.L. n. 134 del 2014).
autore: Zadnik Francesca
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