Effetti della decorrenza delle statuizioni economiche ex nunc o ex tunc. Cass. 4 maggio 2018 n. 10788
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Sulla decorrenza degli effetti delle pronunce che modificano il quantum dell'ammontare del contributo al mantenimento.Il carattere determinativo della sentenza in punto contributo e la conseguente sua impossibilità ad operare per il passato, enunciato da Cass. 18538/2013, deve essere ricondotto alle fattispecie in cui con la pronuncia finale il Tribunale va a modificare le statuizioni provvisorie emesse ex artt. 708 e 709 cpc.Diverso è il caso in cui il giudice di appello riforma la pronuncia di I grado: in questo caso gli effetti retroagiscono al momento della domanda, con conseguenza possibilità di operare i necessari conguagli.Peraltro laddove la sentenza abbia escluso o ridotto il diritto al mantenimento già riconosciuto in sede provvisoria ex art. 708 cpc è prevista la salvezza degli effetti, in funzione della natura cautelare del diritto fatto valere.
autore: Fossati Cesare
Mercoledì, 3 Aprile 2024
L’accordo raggiunto in sede di divorzio non consente la revisione dell’assegno. Cass., ... |
Mercoledì, 3 Aprile 2024
La finalità meramente assistenziale non è sufficiente per il riconoscimento dell’assegno divorzile. ... |
Sabato, 30 Marzo 2024
Assegno divorzile negato al coniuge patrimonialmente indipendente. Tribunale di Roma, Sent. 19 ... |
Sabato, 30 Marzo 2024
La prova della convivenza more uxorio giustifica la revoca dell’assegno divorzile. Cass. ... |