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Effetti della decorrenza delle statuizioni economiche ex nunc o ex tunc. Cass. 4 maggio 2018 n. 10788

Mercoledì, 1 August 2018
Giurisprudenza | Mantenimento | Legittimità
Cassazione civile, sez. I, 04/05/2018, n. 10788 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Sulla decorrenza degli effetti delle pronunce che modificano il quantum dell'ammontare del contributo al mantenimento.
Il carattere determinativo della sentenza in punto contributo e la conseguente sua impossibilità ad operare per il passato, enunciato da Cass. 18538/2013, deve essere ricondotto alle fattispecie in cui con la pronuncia finale il Tribunale va a modificare le statuizioni provvisorie emesse ex artt. 708 e 709 cpc.
Diverso è il caso in cui il giudice di appello riforma la pronuncia di I grado: in questo caso gli effetti retroagiscono al momento della domanda, con conseguenza possibilità di operare i necessari conguagli.
Peraltro laddove la sentenza abbia escluso o ridotto il diritto al mantenimento già riconosciuto in sede provvisoria ex art. 708 cpc è prevista la salvezza degli effetti, in funzione della natura cautelare del diritto fatto valere.

autore: Fossati Cesare