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Il recesso dal consenso nel divorzio congiunto non implica il venir meno dei necessari compiti del tribunale in merito alle condizioni della pronuncia. Cass. 24 luglio 2018 n.19540

Martedì, 24 Luglio 2018
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità | Merito
Cass. 24 luglio 2018 n.19540 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Errata l'interpretazione data dalla Corte territoriale secondo la quale, analogamente alla separazione consensuale, il rifiuto del consenso già prestato da uno dei due coniugi al divorzio congiunto, fa decadere ogni determinazione del tribunale in merito alla posizione dei coniugi ex tunc. Il giudizio di separazione consensuale è diverso da quello di divorzio congiunto. Il primo è infatti annoverabile fra i procedimenti di volontaria giurisdizione ed il secondo fra i contenziosi ed il tribunale ha un ruolo ben diverso in entrambi i procedimenti. La revoca del consenso al divorzio congiunto non implica l'arresto del procedimento. Il tribunale nel caso di specie deve comunque verificare i presupposti per la pronuncia di divorzio e successivamente passare all'esame le condizioni poste dai coniugi nell'ottica della tutela degli interessi della figlia minore.

autore: Zadnik Francesca