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Nel procedimento di separazione personale dei coniugi è possibile una sentenza parziale che si pronunci sullo status - Cass. 14 marzo 2018 n° 6145

Giovedì, 19 Luglio 2018
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità
Cass. 14 marzo 2018 n°6145 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In procedimento di separazione personale dei coniugi veniva emessa sentenza parziale che dichiarava la separazione degli stessi demandando al prosieguo le statuizioni sugli aspetti patrimoniali. La sentenza veniva appellata e poi portata in Cassazione. La Suprema Corte ribadisce che la disposizione di cui all'art. 709 bis cod. proc. civ., come definitivamente modificata dalla legge 25 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 4, sancisca in maniera esplicita, in materia di pronuncia immediata sullo «status», la già ritenuta equiparazione fra il procedimento di separazione tra i coniugi e quello di divorzio, volendo evitare condotte processuali dilatorie, tali da incidere negativamente sul diritto di una delle parti ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio "status". Precisa come il Tribunale sia tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di separazione (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, facendo ad essa seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni e che tale pronuncia non definitiva costituisca uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un'arbitraria discriminazione nei confronti dei coniuge economicamente più debole.

autore: Fossati Cesare