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La necessità che il bambino abbia una adeguata crescita psicofisica prevale sul suo diritto a crescere nella famiglia d'origine- Cass. 18 giugno 2018 n. 16062

Giovedì, 19 Luglio 2018
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass. 18 giugno 2018 n° 16062 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In un procedimento per la dichiarazione di adottabilità di una bambina, la Corte d'Appello dichiarava l'adottabilità della stessa rigettando le richieste del padre che non dava assolutamente garanzie di potersi occupare dignitosamente della figlia in un ambiente sano, non riteneva sufficiente la disponibilità ad occuparsi della minore da parte della zia paterna, la quale peraltro non aveva mai avuto significativi rapporti con lei. Per quanto attiene la posizione del padre parte ricorrente, la Corte conclude che L. n. 184 del 1983, art.1, prevede il diritto del minore a crescere e ad essere educato nella propria famiglia d'origine, ma questo diritto non è privo di limiti. Nel caso di specie deve riscontrarsi l'inidoneità genitoriale del padre, in quanto la condotta del ricorrente - già dedito allo spaccio di stupefacenti, più volte incarcerato e pure condannato penalmente, che ha mostrato di considerare l'attività delinquenziale come un mezzo ordinario per soddisfare le proprie esigenze - a prescindere dai buoni intendimenti manifestati, peraltro non accompagnati da adeguata progettualità, risulta incompatibile con l'armonico sviluppo psico-fisico della minore. La rescissione del legame familiare appare pertanto l'unica soluzione praticabile per evitare alla minore un più grave pregiudizio, ed assicurarle assistenza e stabilità affettiva. Per quanto concerne la zia, invece, non è sufficiente la mera dichiarazione proveniente da un parente che si manifesti disposto a tenere con sé il minore in luogo dei genitori, essendo necessario accertare, in concreto, la comprovata esistenza di pregressi e significativi rapporti con il bambino, nonché l'idoneità genitoriale del parente disponibile, cosa che in fatto era stata esclusa. Viene dunque confermata l'adottabilità della minore.



autore: Fossati Cesare