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L'azione di disconoscimento di paternità è antecedente logico e giuridico dell'accertamento di paternità. Cassazione, 3 luglio n. 17392

Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 3 luglio 2018 n. 17392 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In un primo momento l'attrice aveva chiesto al Tribunale l'accertamento di paternità del defunto, convenendo in giudizio le eredi di quest'ultimo.
Con successivo atto di citazione ella evocava in giudizio la propria madre, chiedendo il disconoscimento della paternità dall'attuale presunto padre. 
Il Tribunale disponeva la sospensione del primo giudizio ex art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria).
Gli eredi proponevano regolamento di competenza alla Suprema Corte, lamentando la violazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che il giudizio di disconoscimento di paternità instaurato dall'attrice non può essere antecedente logico giuridico rispetto all'accertamento della paternità naturale.
La Cassazione ha evidenziato che il Giudice di merito correttamente ha ritenuto che la paternità può essere dichiarata giudizialmente solo nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
Il riconoscimento di figlio naturale non è ammesso quando in contrasto con lo stato di figlio in cui si trova l'interessato, ai sensi dell'art. 253 c.c., dal momento che la sentenza che accoglie l'azione di disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio, avendo natura di pronuncia di accertamento, travolge, con effetti ex tunc ed erga omnes, lo stato di figlio legittimo del disconosciuto.

autore: Fossati Cesare