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Le nuove nozze comportano la decadenza automatica del diritto all'assegno. Tribunale di La Spezia, 20 giugno 2018

Giovedì, 5 Luglio 2018
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito
Tribunale della Spezia, Ordinanza 20 giugno 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Procedimento sommario di cognizione. Domanda di riconoscimento delle somme indebitamente versate dal datore di lavoro alla ex coniuge, nonostante la stessa fosse passata a nuove nozze.
Art. 5 comma 10 della legge n. 898/1970, "L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze".
Decadenza automatica, senza necessità di pronuncia dell'A.G.
La decorrenza retroagisce alla data delle nuove nozze, senza necessità di accertamenti, a differenza dell'ipotesi di nuova convivenza.
Tutte le somme percepite devono ritenersi corrisposte in assenza di titolo, costituendo pertanto indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

autore: Fossati Cesare